Tre buoni motivi
Le ragioni per scegliere un’università europea per i propri studi sono molte, alcune sono dei vantaggi oggettivi, altre dipendono da fattori molto soggettivi. Ne abbiamo sintetizzate tre, basandoci sui racconti che ci hanno fatto i nostri studenti all’estero.
Esperienza
È una delle motivazioni più forti, quella che ha spinto molti ragazzi a decidere di trasferirsi all’estero per i propri studi accademici. Studiare all’università, per chi viene direttamente da un percorso di scuola superiore, è già un passaggio importante, perché richiede un approccio allo studio e una motivazione differenti. Studiare fuori sede e farlo in un altro Paese significa volersi dare un’occasione in più, significa credere nelle proprie risorse e voler cogliere un’opportunità irripetibile. Studiare all’estero significa anche conoscere nuove culture, conoscere persone di altre nazionalità e stringere amicizie importanti, perché legate a un periodo intenso e significativo della propria vita.
Carriera
Studiare in un’università europea nella maggior parte dei casi significa farlo in un’altra lingua e quindi aprirsi anche a una possibile carriera internazionale o comunque tornare in Italia con una preparazione più ricca e completa. Studiare Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia o Infermieristica in Europa significa puntare su una formazione pratica fin dai primi anni, entrare in contatto con i pazienti molto presto e aver modo di verificare sul campo le proprie conoscenze, per dargli quella solidità che solo l’esperienza può dare. Chi sceglie per i propri studi un’università europea apre i propri orizzonti e mette un importante tassello verso nuove prospettive di lavoro.
Nuova opportunità
Cosa succede se chi desidera da sempre diventare medico od odontoiatra non supera il test di ammissione e non può quindi iscriversi al corso di laurea scelto? A volte ritenta e ritenta ancora, perdendo anni preziosi, a volte è costretto a rinunciare al suo sogno, ripiegando su altri corsi di laurea e professioni. Ma rinunciare a un sogno così importante è difficile e, spesso, doloroso. Avere la possibilità di realizzarlo iscrivendosi in un ateneo europeo è una grande opportunità, è un’occasione che chiunque sia spinto da una motivazione forte non può non cogliere.
Un titolo di studio di grande valore, in Italia e all’estero
La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’abilitazione all’esercizio della professione in qualsiasi Stato membro.
Stralci della direttiva
(1)
Ai sensi dell’articolo 3 , paragrafo 1, lettera C) del trattato [che istituisce la Comunità europea], l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.
Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
ARTICOLO 4
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
ARTICOLO 21
Principio di riconoscimento automatico
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto.
2. Ogni stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 28.